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PATENT BOX - L'AGENZIA DEFINISCE I LIMITI DELL'AGEVOLAZIONE NEI CONTRATTI DI RICERCA E SVILUPPO

Immagine del redattore: Avv. Paolo PolastriAvv. Paolo Polastri

NON AGEVOLABILI I COSTI DI SVILUPPO E AUTORIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE CONGIUNTI

Il c.d. "Patent Box", definito anche dalla normativa interna (L. 190/2014 e successive modifiche) e dal Regolamento attuativo del 28/11/2017: "Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali", è appunto una agevolazione fiscale che consente una parziale detassazione (fino al 50%) del reddito derivante dall'utilizzo di beni immateriali e relativi diritti di proprietà industriale. Sono attualmente esclusi dall'agevolazione, benché ammessi originariamente, i redditi derivanti dall'utilizzo e sfruttamento di marchi commerciali.

La normativa consente anche l'agevolazione dell'utilizzo indiretto, ovvero dei canoni di licenza corrisposti al titolare del bene immateriale da parte di terzi.

Proprio su quest'ultimo tema si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 120 del 24 aprile 2020 e, in particolare, sulla possibilità di ricomprendere nell'agevolazione anche altri proventi rispetto al canone di licenza, percepiti dal titolare del bene immateriale per attività di sviluppo e di regolamentazione, registrazione ed autorizzazione presso le autorità competenti nel contesto di un contratto di licenza di brevetto e co-sviluppo.

A parere dell'Agenzia, tali proventi non sono agevolabili in quanto non rientrano tra i proventi di sfruttamento diretto o indiretto del brevetto, ma riguardano invece proventi per servizi di Ricerca, sviluppo ed altri servizi.

Ma non solo, il ristoro dei costi da parte della concessionaria del brevetto alla proprietaria licenziante impediscono di far rientrare i costi di ricerca e sviluppo sostenuti da quest'ultima nel calcolo per la misura del reddito agevolabile azzerando quindi, di fatto, l'agevolazione anche per il reddito agevolabile derivante da canone di licenza.

La scelta contrattuale predisposta dal titolare del brevetto non appare quindi idonea per sfruttare il beneficio del patent box.

Potrebbe forse essere più conveniente creare una società controllata con cui stipulare un accordo di Cost-Sharing per i costi di ricerca e sviluppo intercompany, in quanto tali costi rientrano tra quelli agevolabili.


PP




 
 
 

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